Art. 3 – Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità
Borgosesia Gestioni SGR SpA (di seguito “Società”) è consapevole dell’importanza che riveste una gestione responsabile del business al fine di creare valore sostenibile nel breve e medio-lungo periodo ed integra la valutazione dei rischi di sostenibilità(come definiti dal Regolamento (UE) 2019/2088) nell’ambito del proprio processo di investimento e ciò al fine di originare profitti sostenibili nel tempo e, conseguentemente, una solida prospettiva di creazione di valore per tutti gli stakeholder.
Gli investimenti soggetti a screening da parte della SGR sono focalizzati sulla rigenerazione di immobili, per lo più in disuso, acquisiti nell’ambito di special situation – ovvero situazioni problematiche e complesse di varia natura anche originatesi in seno a procedure concorsuali ex regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni o di altre situazioni di crisi aziendali disciplinate da disposizioni speciali – ed in tale contesto assumono particolare rilevanza gli impatti ambientali derivanti dal processo di smaltimento di materiali pericolosi (i.e. amianto) e quelli sociali connessi al rispetto di ogni pertinente normativa in materia di diritto del lavoro nonché di prevenzione dei rischi di infortunio delle maestranze comunque impiegate nonché di rispetto, seppur nei limiti di quelli dei fondi gestiti, degli interessi dei creditori coinvolti nelle singole situazioni di crisi e ciò in specie se consumatori finali non imprenditori.
Negli interventi di rigenerazione la SGR valuta prioritariamente soluzioni progettuali e strutturali che prediligono il risparmio energetico anche mediante la possibilità di utilizzo di energie alternative, nel rispetto dell’ambiente e delle normative locali.
Art. 4 – Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto
La Società pur tenendo in debito conto gli effetti ambientali e sociali, nel senso sopra precisato, connessi ai propri investimenti, attualmente non prende in considerazione, nel senso previsto dall’art. 4, comma 1, del Regolamento (UE) 2019/2088, gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. A seguito dell’adozione e dell’entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione che stabiliranno requisiti dettagliati in merito al contenuto, alle metodologie ed alla presentazione delle informazioni circa gli indicatori di sostenibilità individuati dal Regolamento UE ed a seguito del chiarimento delle pertinenti questioni interpretative, la Società valuterà nuovamente la propria posizione in relazione alla definizione di politiche di due diligence atte a considerare gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e valuterà di aggiornare il sito web in modo conseguente.
Biella, 10 marzo 2021
L’esperienza consolidata di una holding industriale al servizio di grandi e piccoli investitori.